Il nostro regolamento

Milano, 05 Dicembre 2022

REGOLAMENTO C.M.A.E.

Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca

Art. 1

Il C.M.A.E., in ossequio alle disposizioni vigenti aderisce all’Automoto club Storico Italiano (A.S.I.), e/o ad altri enti federativi legalmente riconosciuti.

Art. 2

Per Veicolo Storico si intende qualsiasi veicolo così come viene definito dalle normative vigenti.

Art. 3

Potranno avere la qualifica di soci come indicato nello statuto, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che presenteranno l’apposita domanda, accompagnata dai versamenti prescritti.

Art. 4

Nell’assemblea sociale, da tenersi annualmente entro il mese di marzo, votano tutti i soci in regola con la quota sociale dell’esercizio in corso.

Art. 5

1)      L’elezione degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri), avviene per scheda segreta.

2)      Ogni votante potrà indicare sulla scheda un massimo di due terzi degli eleggenti per ciascun Organo e potrà essere portatore di non più di una delega di altri soci.

3)      Faranno parte degli Organi sociali i soci eletti secondo la graduatoria delle preferenze ottenute in Assemblea; in caso di parità, verrà nominato il socio più anziano di età.

Art. 6

1)      I soci che intendono candidarsi alla carica di consigliere, devono avere i seguenti requisiti:

1.1)            alla data delle elezioni essere soci, in regola con i pagamenti della quota sociale, come indicato nell’art. 6 dello Statuto;

1.2)            essere soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che abbiamo raggiunto la maggiore età, come indicato nell’art. 6 dello Statuto;

1.3)            essere soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani con una anzianità maturata di almeno tre anni al C.M.A.E.;

1.4)            i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che ricoprono incarichi in altri Club aventi la stessa finalità, non possono candidarsi;

1.5)            i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che siano familiari di altri candidati anche in altri Organi del C.M.A.E., non posso candidarsi;

1.6)            i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che abbiano subito condanne per delitti dolosi, con sentenza passata in giudicato e i soci sottoposti a procedimento penale e non ancora sospesi dalle attività del C.M.A.E. e sino a sentenza definitiva, non possono candidarsi;

1.7)            i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani la cui candidatura potrebbe configurare un conflitto di interessi con il C.M.A.E., a titolo esemplificativo lo sono i soci, ovvero i soci di società, fornitori di servizio, merce, prestazioni, non posso candidarsi;

1.8)            abbiano formalizzato la propria candidatura, corredandola con allegata autocertificazione ove dichiarano di non aver subito condanne per delitti dolosi, con sentenze passate in giudicato, oppure che siano sottoposti a procedimento penale, mediante comunicazione inviata alla Segreteria del C.M.A.E. nei termini previsti dal “Regolamento Elettorale”;

1.9)            può ricoprire la carica di Presidente un socio effettivo ordinario, onorario, sostenitore o giovane purché abbia già ricoperto la carica di consigliere per almeno un triennio. Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo può rimanere in carica al massimo per due trienni consecutivi;

1.10)        Tutte le cariche di Consigliere ovvero di Presidente sono rieleggibili.

2)      I soci che intendono candidarsi alla carica di Revisore, devono avere, oltre ai requisiti indicati nell’art 16 dello statuto, i seguenti requisiti:

2.1)    alla data delle elezioni essere soci, in regola con i pagamenti della quota sociale;

2.2)    essere soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che abbiamo raggiunto la           maggiore età;

2.3)    essere soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani con una anzianità maturata di           almeno un anno al C.M.A.E.;        

2.4)     i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che ricoprono incarichi in altri Club aventi la stessa finalità, non possono candidarsi;

2.5)     i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che siano familiari di altri candidati           anche in altri Organi del C.M.A.E., non posso candidarsi;

2.6)     i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che abbiano subito condanne per           delitti dolosi, con sentenza passata in giudicato e i soci sottoposti a procedimento penale e non ancora sospesi dalle attività del C.M.A.E. e sino a sentenza definitiva, non possono candidarsi;

2.7)     abbiano formalizzato la propria candidatura, corredandola con allegata autocertificazione ove dichiarano di non aver subito condanne per delitti dolosi, con sentenze passate in giudicato, oppure che siano sottoposti a procedimento penale, mediante comunicazione inviata alla Segreteria del C.M.A.E. nei termini previsti dal “Regolamento Elettorale”;

2.8)     la carica di Revisore è rieleggibile.

3)      I soci che intendono candidarsi alla carica di Probiviro, devono avere, oltre ai requisiti indicati nell’art 17 dello Statuto, i seguenti requisiti:

3.1)    alla data delle elezioni essere soci, in regola con i pagamenti della quota sociale;

3.2)    essere soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che abbiamo raggiunto la           maggiore età;

3.3)    essere soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani con una anzianità maturata di           almeno tre anni al C.M.A.E.;

3.4)     i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che ricoprono incarichi in altri Clubaventi la stessa finalità, non possono candidarsi;

3.5)     i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che siano familiari di altri candidati           anche in altri Organi del C.M.A.E., non posso candidarsi;

3.6)     i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che abbiano subito condanne per           delitti dolosi, con sentenza passata in giudicato e i soci sottoposti a procedimento penale e non ancora sospesi dalle attività del C.M.A.E. e sino a sentenza definitiva, non possono candidarsi;

3.7)     abbiano formalizzato la propria candidatura, corredandola con allegata autocertificazione ove dichiarano di non aver subito condanne per delitti dolosi, con sentenze passate in giudicato, oppure che siano sottoposti a procedimento penale, mediante comunicazione inviata alla Segreteria del C.M.A.E. nei termini previsti dal “Regolamento Elettorale”;

3.8)     la carica di Proboviro è rieleggibile.

4)    Le proposte di candidatura per i Consiglieri, Revisori e Probiviri dovranno essere inviate con email alla Segreteria con allegata copia di documento di riconoscimento e autocertificazione sullo stato dei carichi pendenti. Alla email di candidatura dovrà essere allegato altresì un breve curriculum (max una pagina), una foto e una autorizzazione alla divulgazione ai Soci del contenuto del curriculum.

Il Presidente del C.M.A.E. raccolte le candidature pervenute entro la data definita dal“Regolamento Elettorale” deve procedere alla convocazione del Consiglio Direttivo perselezionare le candidature idonee.

Successivamente con delibera del Consiglio direttivo, si provvederà a comunicare entro la data definita dal “Regolamento Elettorale” la validità o meno della candidatura, per le elezioni degli Organi sociali del C.M.A.E., ai soci interessati. Sempre entro la data definita dal “Regolamento Elettorale” si provvederà ad inviare ai soci la procedura delle elezioni e i nomi dei candidati che si sono proposti con valida candidatura per essere eletti nei tre Organi Sociali.

5)      La proposizione della candidatura implica, per il candidato, l’impegno ad accettare un incarico nell’ambito del Consiglio Direttivo. Il rifiuto reiterato potrà portare alla decadenza dalla carica di consigliere, determinata dallo stesso Consiglio.

6)      I candidati e loro familiari non potranno far parte della Commissione elettorale.

Art. 7

Dalla qualifica di socio si decade, oltre per il mancato pagamento della quota annuale, anche per dimissioni o espulsione.

Art. 8

Il Presidente dell’Assemblea viene indicato dal Consiglio Direttivo e votato dall’Assemblea.

Art. 9

Le proposte di argomenti da inserire all’ordine del giorno dell’assemblea devono pervenire per iscritto e firmate, in segreteria, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo; il Collegio dei Probiviri può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo; i componenti il Collegio dei Revisori e i Probiviri possono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo a prendere la parola.

Art. 11

1)      In considerazione delle finalità dell’Associazione definite dall’art.3 dello Statuto, costituiscono inosservanza dello spirito associativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 dello stesso Statuto i seguenti comportamenti:

1.1.    qualunque condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza nei rapporti tra soci, e tra i soci e l’Associazione o la Federazione cui essa aderisce;

1.2.    qualunque condotta lesiva del buon nome, dell’onorabilità e della reputazione di alcuno dei soci, dell’Associazione, o della Federazione cui essa aderisce;

1.3.    in generale ogni comportamento che trascenda le regole della buona educazione e della convivenza civile socialmente condivise.

2)      Il Consiglio Direttivo può emettere a carico del socio che abbia tenuto condotte contrarie a quanto indicato al comma 1, tenuto conto della gravità del comportamento e della sua reiterazione, i seguenti provvedimenti disciplinari:

2.1.  Ammonizione: comunicazione formale della contrarietà della condotta tenuta, ai principi di cui al comma 1, con raccomandazione a non ripeterla nell’avvenire;

2.2.  Censura: severa ammonizione conseguente a condotta giudicata fortemente contraria e principi di cui al comma 1;

2.3.  Sospensione dalla partecipazione alle attività del Club, per la durata da sei mesi a due anni;

2.4.  Espulsione.

3)      Il Consiglio Direttivo può non accogliere la domanda di iscrizione in relazione alle medesime condotte contrarie a quanto indicato al comma 1 o in relazione alla partecipazione ad altre associazioni o enti di diversa natura del medesimo settore o in relazione alle ragioni previste dallo Statuto.

4)      Il provvedimento disciplinare deve essere emesso dal Consiglio Direttivo entro nove mesi dal momento in cui il fatto si è verificato, o è giunto a conoscenza del Consiglio Direttivo.

5)      Il provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato entro 30 giorni al socio a mezzo raccomandata a.r. o PEC, con indicazione chiara e precisa dei fatti a lui contestati, con l’avviso che potrà ricorrere contro il provvedimento disciplinare entro 30 giorni, attraverso il deposito presso la segreteria del CMAE, di ricorso consistente nella richiesta scritta di audizione davanti al Collegio dei Probiviri, che potrà essere eventualmente accompagnata da controdeduzioni scritte;

5.1.  Entro i 30 giorni successivi al ricorso (estesi a 60 giorni, ove sia ricompreso in tutto o in parte il mese di agosto) il Collegio dei Probiviri dovrà convocare in udienza il socio destinatario del provvedimento disciplinare;

5.2.  In quella sede il socio potrà produrre documenti e indicare testimoni, che ha comunque l’onere di presentare a sua cura, a tale udienza;

5.3.  Le parti interessate decadono dalle prove che intendono presentare, ove queste non siano prodotte all’udienza di cui al punto 4.2.;

5.4.  Salvo che sia ravvisata l’esigenza di rinviare la seduta per proseguire l’istruttoria, la decisione deve essere assunta dal Collegio dei Probiviri, in seduta riservata, non appena terminata l’udienza;

5.5.  Della decisione, succintamente motivata, è data comunicazione entro i 30 giorni successivi al socio, al Consiglio Direttivo ed a tutte le ulteriori parti direttamente interessate che ne facciano richiesta;

5.6.  Dell’attività svolta durante l’udienza è redatto verbale;

5.7.  Tutte le comunicazioni e le convocazioni di cui al presente articolo, devono essere fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o PEC;

5.8.  I provvedimenti disciplinari vanno comunicati – su richiesta – solo alle parti interessate.

6)      Il Collegio dei Probiviri, su istanza scritta di uno o più soci rivolta al Consiglio Direttivo e purché da esso approvata, fornisce pareri sulle controversie fra soci, e fra soci e Associazione.

7)      Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri, le parti che ne abbiano interesse possono proporre reclamo al Consiglio Direttivo, con istanza scritta e motivata, presentata entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del Collegio dei Probiviri, alla segreteria del CMAE.

8)      Al procedimento di reclamo innanzi al Consiglio Direttivo avverso la decisione del Collegio dei Probiviri si applica la procedura prevista al punto 4 del presente articolo, ma non possono essere presentate prove nuove di alcun genere, salvo che esse non fossero conosciute e conoscibili prima della decisione assunta dal Collegio dei Probiviri.

9)      I provvedimenti disciplinari sono immediatamente efficaci; e rimangono tali anche in pendenza degli eventuali procedimenti di ricorso contro di essi innanzi al Collegio dei Probiviri e di reclamo innanzi al Consiglio Direttivo:

9.1.  In caso di provvedimenti disciplinari di espulsione o di sospensione il socio decade dalle eventuali cariche. In pendenza degli eventuali procedimenti di ricorso contro i provvedimenti disciplinari di espulsione o di sospensione innanzi al Collegio dei Probiviri e di relativo reclamo innanzi al Consiglio Direttivo il socio è sospeso dalle eventuali cariche.

Art. 12

Le attività sociali, di qualsiasi tipo, saranno definite e programmate dal Consiglio Direttivo.

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